1. Ai dirigenti compete la direzione degli uffici e dei servizi del comune, esercitando la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 2. I dirigenti sono responsabili dell'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi impartiti dagli organi politici del comune con propri atti amministrativi e, principalmente, con il piano esecutivo di gestione che sviluppa in ragione annuale gli obiettivi programmatici dell'amministrazione comunale. 3. I dirigenti compiono tutti gli atti ed assumono le decisioni, anche discrezionali, volte al raggiungimento dei risultati loro prefissati, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie loro attribuite. 4. Gli incarichi dirigenziali di direzione di un settore vengono conferiti a tempo determinato dal sindaco e sono soggetti a revoca, anche prescindendo dalle funzioni originariamente attribuite a seguito di concorso. 5. L'attivitā dirigenziale č sottoposta ai controlli interni previsti dall'art. 147 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, oltre che al controllo degli organi di indirizzo politico ed č valutata secondo i principi di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; al giudizio espresso in sede di valutazione deve essere collegata una quota della remunerazione. 6. La risoluzione del contratto di lavoro viene decisa dal sindaco entro i limiti e con le modalitā di cui alla legge ed al contratto collettivo nazionale della categoria. |