1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al quarto grado. 2. L'obbligo di astensione comporta l'allontanamento dalla sala della riunione dall'inizio del dibattito fino al termine della votazione. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario generale. In caso di astensione, assenza o impedimento del segretario generale, ove lo stesso non possa essere sostituito dal vicesegretario generale ai sensi dell'art. 51, il consiglio sceglie uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario. |