1. Le votazioni si effettuano, di norma, in modo palese salvo che la legge, lo statuto o il regolamento stabiliscano altrimenti. 2. Per le votazioni concernenti le nomine, designazioni e revoche di cui all'articolo 22 si applica, in deroga al disposto del comma 1 dell'articolo 26, il principio della maggioranza relativa. 3. Quali rappresentanti della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato il maggior numero di voti. |