Comuni Italiani Art. 27 - Votazioni. Statuto Comunale di Cuneo (Provincia di Cuneo - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cuneesi

Statuto Comune di Cuneo

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 27 - Votazioni
1. Le votazioni si effettuano, di norma, in modo palese salvo che la legge, lo statuto o il regolamento stabiliscano altrimenti.

2. Per le votazioni concernenti le nomine, designazioni e revoche di cui all'articolo 22 si applica, in deroga al disposto del comma 1 dell'articolo 26, il principio della maggioranza relativa.

3. Quali rappresentanti della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato il maggior numero di voti.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Astensione Obbligatoria
Art. 26 - Deliberazioni
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