1. I regolamenti per le adunanze del consiglio comunale e della giunta comunale sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto. 2. Gli altri regolamenti previsti, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro due anni dalla data di entrata in vigore dello statuto. 3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto. |