1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei votanti, delibera la trasformazione delle aziende municipalizzate esistenti secondo le forme di gestione dei servizi di cui all'art. 84 del presente statuto entro i termini di legge. 2. Le aziende municipalizzate esistenti trasformate in aziende speciali acquistano la personalità giuridica dalla data di entrata in vigore del loro statuto. 3. Fino a tale data le aziende municipalizzate esistenti conservano la struttura attuale ed operano in regime transitorio. 4. Il consiglio comunale, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, dovrà deliberare in merito alla realizzazione di idonee forme di partecipazione e di gestione dei servizi comunali di base, con facoltà a tal riguardo di introdurre un nuovo assetto degli attuali consigli di circoscrizione, su progetto elaborato da una commissione consiliare consultiva, che dovrà sentire i consigli di circoscrizione. |