1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto. 3. La deliberazione di abrogazione totale non ha effetto sino all'entrata in vigore del nuovo statuto. 5. L'iniziativa di revisione statutaria non approvata dal consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione. |