1. La legge stabilisce le materie nelle quali il comune ha potestą regolamentare. 2. L'iniziativa per la formazione di regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla giunta comunale e, nei modi previsti dall' art. 51 del presente statuto, ai consigli circoscrizionali ed ai cittadini. 3. I regolamenti sono deliberati dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei votanti, sentito il parere dei consigli circoscrizionali, da esprimersi entro 20 giorni dal ricevimento della proposta. 4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione consiliare, in conformitą all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni. 5. I regolamenti divengono efficaci scaduto il termine della seconda pubblicazione. |