1. I risultati di gestione sono rilevati mediante la contabilità prevista dalla legge e sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. 2. Il rendiconto della gestione è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge ed a maggioranza assoluta dei votanti. 3. Al rendiconto della gestione è allegata una relazione illustrativa redatta dalla giunta comunale, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, una relazione contenente l'elenco di tutte le consulenze e gli incarichi professionali affidati nell'anno precedente, nonchè la relazione del collegio dei revisori. |