1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e degli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77. 2. Non possono essere nominati revisori dei conti e, se in carica, decadono: a) i dipendenti del comune e delle istituzioni comunali. b) i consiglieri comunali e circoscrizionali e delle istituzioni comunali; c) il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado del sindaco, degli assessori, del segretario generale, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; d) coloro che prestano in modo continuativo opera di consulenza a favore del comune. e) coloro che abbiano parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune. f) coloro che abbiano liti pendenti con il comune. 3. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale carica nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e delle comunità montane e dalle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. 4. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso. 5. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. 6. I revisori sono revocabili per inadempienza. la revoca è pronunciata dal consiglio comunale. 7. Il consiglio comunale provvede alla sostituzione del revisore cessato dalla carica entro 30 giorni dalla notizia della cessazione. 8. Il nuovo revisore rimane in carica per il periodo in cui lo sarebbe stato il sostituito. 9. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. 10. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. 11. Nella relazione di cui al comma 9 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 12. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurino ipotesi di responsabilità. 13. Il regolamento di contabilità disciplina i modi di esercizio delle funzioni del collegio dei revisori. |