1. L'azienda speciale č ente strumentale dell'ente locale, č dotata di personalitā giuridica ed ha autonomia imprenditoriale. 2. L'istituzione č organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali; non ha personalitā giuridica; č dotata di autonomia gestionale. 3. Organi dell'azienda e della istituzione sono: a) il consiglio di amministrazione. b) il presidente; c) il direttore. 4. Lo statuto delle singole aziende, da approvarsi dal consiglio comunale, prevede: a) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione; b) le modalitā di nomina del direttore; c) le attribuzioni degli organi delle aziende; d) i principi sulla organizzazione dell' apparato; e) le modalitā con le quali il comune esercita i poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dei risultati della gestione. 5. L'azienda speciale ha potestā regolamentare nel rispetto delle leggi e del proprio statuto. 6. L'istituzione non ha potestā regolamentare, ma riceve disciplina dal comune, mediante regolamento speciale. 7. Spetta al comune conferire il capitale di dotazione e provvedere alla copertura di eventuali costi sociali imposti dal comune. |