1. Il consiglio comunale delibera gli atti costitutivi o statutari ed i regolamenti degli strumenti di gestione dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme: a) in economia, se ricorra uno dei seguenti elementi: a1) modestia delle dimensioni del servizio; a2) inopportunità del ricorso ad altre forme di gestione quali l'istituzione o l'azienda speciale; b) in concessione a terzi, ove la scelta di tale forma di gestione possa essere motivata con riferimento a uno dei seguenti elementi: b1) ragioni tecniche; b2) ragioni economiche; b3) motivi di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale attraverso cui possono gestirsi uno o più servizi, che abbiano rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzioni, qualora il servizio abbia natura sociale senza rilevanza imprenditoriale, salvo quanto previsto dall'art. 83, comma 3; e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, secondo le forme di legge.2. La costituzione di un'azienda speciale o la conversione in azienda speciale di un servizio già affidato in appalto od in concessione deve rispondere a criteri di economicità e di convenienza, conformemente alle disposizioni generali contenute negli art. 3 e 4 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. 3. I rappresentanti del comune nelle aziende, istituzioni e società per azioni, di cui al precedente comma 1, sono nominati o designati dal sindaco, ai sensi dell' art. 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, al quale ne è data comunicazione nella prima adunanza successiva. 4. Gli amministratori delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società per azioni possono essere revocati dal sindaco con atto motivato, da comunicarsi al consiglio nella prima adunanza successiva. |