Comuni Italiani Art. 56 - Garanzia dei Diritti dei Cittadini e della Partecipazione Popolare: Difensore Civico. Statuto Comunale di Vercelli (Provincia di Vercelli - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini vercellesi

Statuto Comune di Vercelli

Titolo III - Partecipazione Popolare
Capo II - Partecipazione al Procedimento Amministrativo e Diritto di Accesso
Art. 56 - Garanzia dei Diritti dei Cittadini e della Partecipazione Popolare: Difensore Civico
1. E' istituito l'ufficio del difensore civico comunale, che svolge ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione del comune, a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.

2. Il difensore civico è eletto con deliberazione del consiglio comunale a scrutinio segreto con voto di almeno i due terzi dei componenti.

3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale.

4. Il difensore civico deve essere in possesso di competenza giuridicoamministrativa, preparazione ed esperienza tali da fornire la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio.

5. Chi ricopre l'incarico di difensore civico è ineleggibile alla carica di sindaco o di consigliere nel comune ove svolge le sue funzioni. L'incarico di difensore civico è altresì incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con incarichi direttivi in partiti o sindacati.

6. Il difensore civico nel corso del suo mandato deve astenersi dallo svolgimento di attività od assunzione di incarichi che possono determinare un conflitto di interesse relativamente alla funzione esercitata.

7. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio da parte del consiglio comunale, a voto palese ed a maggioranza assoluta dei votanti, se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione, disposta dal presidente del consiglio.

8. Il difensore civico dura nella sua carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione; i suoi poteri sono prorogati fino all'entrata in carica del suo successore.

9. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione motivata del consiglio comunale, da adottarsi a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

10. Il difensore civico ha l'obbligo di residenza nel comune di Vercelli.

11. Le funzioni del difensore civico, nonchè le modalità e le procedure per la verifica dei requisiti di nomina indicati nel presente articolo, previa istituzione di un apposito albo aperto a tutti i cittadini elettori del comune, sono demandate al regolamento del consiglio comunale.

 
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