1. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune. 2. Il difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o carenze organizzative. 3. Il difensore civico ha diritto di convocare i funzionari e di ottenere dagli uffici copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa alla questione trattata. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio. 4. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti. 5. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria. 6. Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia: a) relazioni dettagliate al sindaco per le opportune determinazioni. b) relazioni dettagliate alla giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici; c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici. 7. L'ufficio del difensore civico ha sede presso la casa comunale. 8. All'assegnazione del personale provvede la giunta comunale, d'intesa con il difensore civico, nell'ambito dell'organico comunale. 9. Al difensore civico compete un'indennità di carica corrispondente a quella percepita dagli assessori comunali. 10. Presso il medesimo ufficio sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della regione e dei regolamenti comunali. |