1. Il sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie. 2. Nelle materie delegate gli assessori possono, di concerto con il sindaco, emanare atti con rilevanza esterna e presentano alla giunta proposte di deliberazione. 3. Nel rilascio delle deleghe il sindaco si uniforma al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti. 4. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno. 5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni devono risultare da atto scritto e vanno comunicate al consiglio. 6. L'assessore non può essere sostituito da altro assessore nell'esercizio delle funzioni a lui delegate. 7. Il sindaco, quando particolari motivi lo esigano, con provvedimento da comunicarsi al consiglio, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o particolari servizi. 8. Nelle materie previste dall'artt. 38, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dall'art. 10 della stessa legge, il sindaco può delegare al presidente del consiglio circoscrizionale l'esercizio delle funzioni ivi indicate. 9. Il conferimento della delega non fa venir meno i poteri propri del sindaco nelle materie delegate. E' fatto altresì salvo il potere del sindaco di direttiva, vigilanza, avocazione e revoca. |