1. Il sindaco e la giunta, pur nel rispetto del principio della separazione dei poteri, sono soggetti agli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio, il quale ha poteri di verifica politico-amministrativa sulla loro attuazione. 2. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta obbligo di dimissioni. 3. Il sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. 4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. 5. La mozione viene presentata al presidente del consiglio ed al segretario generale e posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata al sindaco ed ai componenti della giunta. 6. La seduta consiliare, nella quale si discute la mozione di sfiducia, è pubblica ed il sindaco e gli assessori partecipano alla discussione. 7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 8. Nel caso in cui il sindaco si dimetta dopo la presentazione di una mozione di sfiducia, questa è comunque messa in discussione nei termini indicati al precedente comma 5 e, se approvata, produce gli effetti previsti dalla legge. |