Comuni Italiani Art. 23 - Presidenza delle Sedute Consiliari. Statuto Comunale di Vercelli (Provincia di Vercelli - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini vercellesi

Statuto Comune di Vercelli

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 23 - Presidenza delle Sedute Consiliari
1. Salvo casi particolari previsti dalla legge, il consiglio comunale è presieduto dal presidente eletto dall'assemblea.

2. Il presidente tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

3. In caso di assenza, impedimento o rifiuto del presidente, presiede il vicepresidente pure eletto dall'assemblea; in successione d'ordine ad entrambi, subentra il consigliere anziano.

4. Il presidente del consiglio è eletto tra i consiglieri comunali a scrutinio segreto e con il voto di almeno i due terzi dei componenti del consiglio in prima votazione; a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio in seconda votazione, ove la prima risulti infruttuosa; a maggioranza assoluta dei votanti in terza votazione; nel caso in cui nessun candidato ottenga la prescritta maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Il vicepresidente è eletto con le stesse modalità di voto del presidente.

6. Il presidente del consiglio ed il vicepresidente durano in carica quanto il consiglio stesso e possono essere revocati su proposta motivata di almeno 1\3 dei componenti del consiglio e con il voto favorevole dei due terzi degli stessi a scrutinio segreto.

7. Il regolamento per le adunanze del consiglio comunale disciplina poteri, funzioni ed eventuali incompatibilità del presidente.

8. Chi presiede l'adunanza del consiglio deve assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni; può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque del pubblico disturbi il regolare svolgimento dei lavori; ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

9. L'adunanza dichiarata sciolta non può essere proseguita.

 
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