1. Le votazioni hanno luogo con voto palese. 2. Le nomine, le designazioni ed ogni altro atto concernente persone, di competenza del consiglio, sono deliberate a scrutinio segreto, salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge. 3. Le nomine e le designazioni riguardanti non meno di tre eligendi debbono garantire la rappresentanza della minoranza consiliare. In mancanza di diversa disposizione legislativa, esse sono deliberate con voto limitato al numero degli eligendi diminuito dei posti da riservare alla minoranza. Fino alla concorrenza dei posti loro riservati, i rappresentanti della minoranza sono proclamati eletti quale che sia il numero dei voti ottenuti. 4. La legge, gli statuti degli enti ed i regolamenti stabiliscono la proporzione in cui deve essere rappresentata la minoranza consiliare. 5. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti. 6. A parità di voti si fa luogo al ballottaggio ed in caso di ulteriore parità è proclamato eletto il più anziano di età. 7. L'esito della votazione a scrutinio segreto è accertato da tre scrutatori consiglieri, designati di volta in volta dal presidente della seduta. |