1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. 2. L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione sono regolati dalla legge, alla quale si fa anche riferimento in ordine alle modalità di convocazione ed alla validità delle sedute. Ove non sia diversamente disposto le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei presenti. 3. Il Consiglio Comunale esercita le competenze sugli atti di cui all'art. 32 legge 08.6.1990 n. 142. Il Consiglio Comunale si può avvalere di commissioni permanenti, competenti in settori determinati, e di commissioni speciali, istituite di volta in volta su specifici problemi. 4. Il regolamento sui lavori del consiglio comunale stabilisce il numero ed i criteri di composizione delle commissioni permanenti che possono essere costituite, nel proprio seno con criterio proporzionale. 5. Le commissioni hanno funzione consultiva e propositiva da esercitare nei termini stabiliti dal regolamento. Il Consiglio Comunale decide, a maggioranza assoluta, quali delle commissioni permanenti individuate nel regolamento abbiano ragione di essere effettivamente costituite. 6. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni speciali con la partecipazione anche di persone scelte al di fuori del proprio seno, rappresentative di interessi oggetto in esame. 7. All'atto della costituzione, dovrà essere stabilito l'ambito di operatività della commissione speciale, avente funzione consultiva, i criteri di composizione ed il termine per concludere i lavori. |