1. I cittadini residenti nel territorio comunale, o anche non residenti che siano portatori di interessi qualificati, hanno diritto di presentare, singolarmente o attraverso libere associazioni, richieste di informazione, istanze e proposte. 2. Le modalità per l'esercizio del diritto di istanza, di accesso agli atti dell'Amministrazione di informazione sullo stato degli atti e procedure saranno disciplinate da apposito regolamento, contenente altresì le determinazioni previste dalla legge 07.8.1990 n. 241. 3. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli per legge espressamente riservati o che siano temporaneamente tali per effetto di motivata attestazione del presidente. 4. Il regolamento, in accordo con quello per il funzionamento degli uffici stabilirà i criteri l'individuazione del responsabile del procedimento nonchè i criteri di cui all'art. 12 Legge 07.8.1990 n. 241. 5. In assenza di previsione regolamentare e comunque fino alla approvazione di questo, per responsabile del procedimento si intende il dipendente di più elevato livello adibito al servizio, reso noto mediante apposito avviso affisso negli uffici comunali. 6. Il cittadino eventualmente impedito nell'accesso segnala la circostanza al segretario - prende i necessari provvedimenti. 7. Nel caso di persistenza viene fatta segnalazione al Sindaco. 8. Con ordine di servizio del segretario comunale sono disposte le ore, nelle giornate orative, di possibile accesso al pubblico agli uffici comunali per l'esercizio del diritto informazione. 9. Le istanze e le proposte debbono essere valutate ed avere riscontro, semprechè siano riferite a competenze del comune e o rispondano all'esercizio di un diritto del richiedente o propongano soluzioni nel pubblico interesse. |