Comuni Italiani Art. 67 - Il Segretario Comunale. Statuto Comunale di Valperga (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini valperghesi

Statuto Comune di Valperga

Parte IV - L'Ordinamento Amministrativo del Comune
Capo I - L'Ordinamento degli Uffici
Art. 67 - Il Segretario Comunale
1. Il Comune ha un segretario comunale titolare dell'ufficio, iscritto nell'apposito Albo previsto dal D.P.R. n.465 del 4 dicembre 1997, gestito dall'Agenzia Autonoma.

2. La legge dello Stato ed il C.C.N.L. regolano lo "status" e disciplinano il reclutamento, il trattamento economico ed ogni altro aspetto connesso alla carriera del segretario comunale.

3. Il Segretario è nominato dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.

4. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-aministrativa nei confronti degli organi dell'ente, nonché tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dall'ordinamento dell'ente.

 
Altri Articoli:
Art. 68 - Il Direttore Generale
Art. 66 - Personale
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