1. Il Comune protegge e promuove lo sviluppo dei patrimoni culturali, anche nelle espressioni linguistiche, di costume e di tradizioni locali. 2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile, operando anche in funzione di prevenzione delle ragioni che determinano forme critiche di disagio giovanile, nell'intento di recepire specifiche problematiche ed elaborare adeguate risposte. 3. Per perseguire tali finalità, il Comune favorisce la costituzione di Enti, gruppi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la realizzazione di idonee strutture, impianti e servizi e ne assicura l'uso. 4. Le modalità di accesso e di utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi saranno disciplinate da apposito regolamento comunale, il quale dovrà prevedere il concorso degli Enti, gruppi ed associazioni alle spese di gestione. 5. L'utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi potrà essere gratuito quando l'uso degli stessi riveste particolari finalità di carattere sociale. 6. In tal caso, la giunta comunale, accertata la rilevanza della finalità sociale che l'Ente, il gruppo o l'associazione persegue, ne autorizza, con proprio atto motivato, l'accesso e l'uso gratuiti. |