1. Il Comune, nell'ambito del proprio territorio, adotta tutte le misure necessarie a difendere l'ambiente, predisponendo ed attuando i piani per la difesa dei suoli e dei sottosuoli e per eliminare ogni possibile causa d'inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e delle acque, per quanto di propria competenza. 2. Il Comune assicura ai cittadini il diritto all'informazione sullo stato del suolo, dell'acqua, dell'aria, della flora, della fauna, della conservazione e della valorizzazione dei beni ambientali e culturali. 3. Allo scopo di garantire l'assenza di ogni forma di inquinamento e prevenirne le cause, il Comune può, nei modi e nei termini di legge, beneficiare dell'esperienza e dell'apporto tecnologico ed economico anche dei privati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. 4. Interviene per la tutela dei patrimoni storici, artistici ed archeologi, incentivandone la ricerca e garantendone il godimento da parte della collettività, anche avvalendosi dell'apparato tecnologico ed economico di privati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. |