Comuni Italiani Art. 38 - Composizione. Statuto Comunale di Valperga (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini valperghesi

Statuto Comune di Valperga

Parte II - L'Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo III - La Giunta Comunale
Sezione I - Composizione - Nomina - Cessazione
Art. 38 - Composizione
1. La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero, minimo di quattro (4) e massimo di sei (6) assessori, nominati dal Sindaco, tra cui un Vicesindaco. Nella giunta comunale sono, di norma, rappresentati entrambi i sessi.

2. Gli assessori sono scelti normalmente dal Sindaco tra i Consiglieri comunali; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio comunale, purché godano dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e siano in possesso di documentata professionalità e competenza amministrativa. I Consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori conservano quella di Consiglieri.

3. Il Sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta nella prima adunanza successiva all'elezione, dopo il giuramento.

4. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

 
Altri Articoli:
Art. 39 - Ineleggibilità ed Incompatibilità
Art. 37 - Competenze del Consiglio
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