1. La Giunta comunale, organo di governo generale, esercita le competenze non riservate dalla legge al Consiglio comunale o al segretario. 2. La Giunta individua nei propri atti lo scopo e gli obiettivi che con essi si intendano perseguire, quando ciò non risulti dalla natura dell'atto medesimo o non si tratti di atti consecutivi ad altri che già contengano i suindicati elementi, e fissa inoltre i criteri cui dovranno attenersi gli uffici per l'esecuzione. 3. La Giunta riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi. 4. Il bilancio annuale di previsione è accompagnato da un documento con il quale la Giunta riferisce sulle proprie attività. 5. La Giunta municipale si compone di quattro Assessori, Consiglieri comunali. 6. Le sedute sono valide con la partecipazione di almeno due Assessori oltre al Sindaco. 7. Le deliberazioni sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. 8. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato o, in difetto, da quello più anziano in età. 9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. 10. Le deliberazioni sono sottoscritte da chi abbia presieduto la Giunta e dal segretario. |