Comuni Italiani Art. 10 - Sindaco. Statuto Comunale di Trausella (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini trausellesi

Statuto Comune di Trausella

Capo II - Organi Elettivi
Art. 10 - Sindaco
1. Il Sindaco, capo dell'amministrazione ed ufficiale di governo, esercita le competenze stabilite dagli artt. 27, 36 e 38 legge 8 giugno 1990, n. 142, oltre a quelle riservate da specifiche altre leggi, con particolare riguardo al rilascio di concessioni e autorizzazioni.

2. Nella lista dei candidati che accompagna il documento programmatico di cui all'art. 34 legge 8 giugno 1990, n. 142 viene indicato anche l'Assessore che, come vice, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento.

3. Nel caso di assenza o di impedimento del Vice sindaco le funzioni, sempre in caso di assenza o impedimento dei Sindaco, sono svolte dall'Assessore più anziano di età.

4. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori l'esercizio di funzioni riferite a materie organiche.

5. Il Sindaco, o l'Assessore nell'ambito della delega conferita, nell'esercizio dell'attività di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti, può chiedere al segretario comunale o ai dipendenti rendiconto sulle cause che abbiano ritardato o impedito l'attuazione dei programmi o l'esecuzione delle deliberazioni, anche al fine di poterne adeguare i contenuti dei quali sia dimostrata l'obiettiva difficoltà di esecuzione o fornire direttive per l'attuazione.

 
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