Comuni Italiani Articolo 74 - Competenza del Collegio dei Revisori. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo VII - Revisione Economico Finanziaria e Disciplina dei Contributi
Capo I - Revisione dei Conti
Articolo 74 - Competenza del Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori:
a) svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare e con le sue articolazioni nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Comune, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, ed attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione;
c) esprime il proprio parere sulla proposta di Bilancio Preventivo, sui documenti allegati e sulle proposte di variazione dello stesso e redige una apposita relazione sul Rendiconto, con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
d) esercita la vigilanza sulla amministrazione dei beni comunali, compresi quelli concessi o locati a terzi;
e) riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio, affinché quest'ultimo ne informi il Consiglio Comunale, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente;
f) esercita ogni altra funzione prevista dal Regolamento di Contabilità.

2. Dello stato di avanzamento del Bilancio viene redatta e trasmessa ai Revisori e al Consiglio Comunale una rendicontazione trimestrale.

 
Altri Articoli:
Articolo 75 - Funzionamento
Articolo 73 - Nomina, surroga e decadenza del Collegio dei Revisori
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