1. La nomina, la composizione, il funzionamento e la durata in carica del Collegio dei Revisori sono disciplinate dalla legge. 2. La legge disciplina altresė le cause di cessazione dall'incarico dei Revisori. 3. In caso di cessazione dalla carica di uno o pių Revisori, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione entro trenta giorni, decorrenti, in caso di dimissioni, dalla loro comunicazione scritta al Presidente del Consiglio. 4. La sostituzione, nei casi di cui al secondo comma, avviene nel rispetto della composizione del Collegio come prevista dalla legge. Il Revisore subentrante cessa dall'incarico alla scadenza del Collegio. |