Comuni Italiani Articolo 62 - Direzione Generale. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo V - Ordinamento ed Organizzazione degli Uffici
Articolo 62 - Direzione Generale
1. Previa deliberazione della Giunta Comunale, il Sindaco può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, sulla base della rilevanza dell'esperienza professionale specificamente rivolta alle attività direzionali, gestionali e organizzative e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, garantendo la trasparenza nelle modalità di selezione e di individuazione dello stesso.

2. Il Direttore Generale persegue gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, anche mediante l'emanazione di apposite disposizioni ai direttori di riferimento, e gli obiettivi stabiliti dagli altri organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Sovrintende la gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di economicità, efficienza ed efficacia, mediante l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto comunale e dai regolamenti.

3. Il Direttore Generale, su richiesta dei Consiglieri, può essere chiamato a riferire in Commissione, o nella Conferenza dei Capigruppo, sull'attività svolta.

 
Altri Articoli:
Articolo 63 - Segretario Generale
Articolo 61 - Struttura organizzativa. Regolamento di Organizzazione
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