1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti non riservati dalla legge alla competenza del Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze previste dalla legge o dallo statuto del Sindaco, del Segretario comunale, dei responsabili dei servizi. 2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto. |