1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero di assessori da due ad un massimo di 1/3 dei Consiglieri assegnati all'Ente. 2. Il Sindaco può nominare come assessori soggetti non facenti parte del Consiglio comunale, purché provvisti dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori che non fanno parte del Consiglio comunale possono assistere alle sedute dello stesso, senza diritto di voto, e possono intervenire, se interpellati dal Sindaco o dai consiglieri. 3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. |