Comuni Italiani Art. 16 - Composizione e Nomina. Statuto Comunale di Pramollo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini pramollini

Statuto Comune di Pramollo

Titolo I - Organi Istituzionali
Capo III - Giunta Comunale
Art. 16 - Composizione e Nomina
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero di assessori da due ad un massimo di 1/3 dei Consiglieri assegnati all'Ente.

2. Il Sindaco può nominare come assessori soggetti non facenti parte del Consiglio comunale, purché provvisti dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori che non fanno parte del Consiglio comunale possono assistere alle sedute dello stesso, senza diritto di voto, e possono intervenire, se interpellati dal Sindaco o dai consiglieri.

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

 
Altri Articoli:
Art. 17 - Competenze ed Attribuzioni
Art. 15 - La Giunta Comunale
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