Comuni Italiani Art. 44 - Difensore Civico. Statuto Comunale di Pinasca (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini pinaschesi

Statuto Comune di Pinasca

Parte 2
Titolo II - Partecipazione Popolare
Art. 44 - Difensore Civico
1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia può essere istituito il difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e dei buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al Consiglio comunale, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti ed a scrutinio segreto.

3. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo dei Consiglio comunale che lo ha eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.

4. Apposito regolamento disciplina la nomina, eventualmente in accordo con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, l'eleggibilità e le incompatibilità alla carica di difensore civico, nonché le modalità di svolgimento delle sue funzioni.

 
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