1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo. 2. L'Ente si avvale dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio e può, altresì utilizzare altri mezzi. di comunicazione ritenuti idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. 3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità. 4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione. 5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti all'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241. |