Comuni Italiani Art. 17 - Vicesindaco. Statuto Comunale di Pinasca (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini pinaschesi

Statuto Comune di Pinasca

Parte 1
Titolo I - Disposizioni Generale
Art. 17 - Vicesindaco
1. Il Vicesindaco č l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine di anzianitą, dato dall'etą.

5. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. [deliberazione del C.C. n. 15 del 30.03.1994 all'oggetto: "Adeguamento dello Statuto del Comune di Pinasca alle disposizioni della legge 25.03.1993, n. 81"]

 
Altri Articoli:
Art. 18 - Principi e Criteri Fondamentali di Gestione
Art. 16 - Attribuzioni di Organizzazione
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