Comuni Italiani Art. 12 - Attribuzioni. Statuto Comunale di Pinasca (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini pinaschesi

Statuto Comune di Pinasca

Parte 1
Titolo I - Disposizioni Generale
Art. 12 - Attribuzioni
1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiate e non rientrano nella competenza esclusiva dei Consiglio.

2. Le competenze della Giunta sono di carattere residuale rispetto alle competenze assegnate dalla legge al Consiglio comunale ed assegnate dalla legge e dal presente Statuto rispettivamente Sindaco e al segretario comunale.

3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio: riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. [deliberazione del C.C. n. 15 del 30.03.1994 all'oggetto: "Adeguamento dello Statuto del Comune di Pinasca alle disposizioni della legge 25.03.1993, n. 81"]

4. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

 
Altri Articoli:
Art. 13 - Sindaco
Art. 11 - Composizione
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