Comuni Italiani Art. 11 - Composizione. Statuto Comunale di Pinasca (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini pinaschesi

Statuto Comune di Pinasca

Parte 1
Titolo I - Disposizioni Generale
Art. 11 - Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 2 assessori scelti anche al di fuori dei Consiglieri in carica, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Essa è nominata dal Sindaco, il quale ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Gli assessori possono essere revocati dal Sindaco il quale ne da motivata comunicazione al Consiglio. [deliberazione del C.C. n. 15 del 30.03.1994 all'oggetto: "Adeguamento dello Statuto del Comune di Pinasca alle disposizioni della legge 25.03.1993, n. 81"]

 
Altri Articoli:
Art. 12 - Attribuzioni
Art. 10 - Giunta Comunale
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