1- In conseguenza delle ridotte dimensioni e della consistenza della pianta organica dell'Ente, il personale esercita le proprie mansioni nel rispetto del regolamento, i cui contenuti sono stabiliti in conformità con il principio di cui all'ultimo comma art.4. 2- I Comuni possano delegare, ove ciò non sia compatibile con la vigente normativa alla Comunità Montana l'istituzione di uffici per l'esercizio in forma associata delle proprie funzioni. 3- Gli atti compiuti da tali uffici sono attribuiti direttamente al Comune associato, per la parte che li riguardano. 4- Nel rispetto delle esigenze degli altri Comuni associati e del funzionamento degli Uffici nel loro complesso, il Sindaco esercita sui dipendenti le funzioni dell'ultimo comma dell'art.10. 5- Il Comune concorre al mantenimento dell'Ufficio in proporzione al proprio interesse secondo obiettivi criteri predeterminati dalla Comunità Montana ed accettati nell'atto di delega. 6- Il ricorso ad incarichi esterni, in particolare nel settore tecnico, è ammesso, in deroga, quando sia dimostrata l'impossibilità di assolvere alle funzioni tramite propri dipendenti e emotivamente quando non si ritenga delegare la funzione all'ufficio della Comunità Montana, se istituito. |