Comuni Italiani Art. 30 - Diritto di Informazione. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Consultazione
Capo II - Diritto di Accesso e di Informazione
Art. 30 - Diritto di Informazione
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi un destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del Palazzo comunale.

3. L'affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale degli addetti a ciò preposti e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti e Associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari per darne opportuna divulgazione.

 
Altri Articoli:
Art. 31 - Ufficio dei Diritti dei Cittadini
Art. 29 - Accesso agli Atti
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Monteu da Po
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Monteu da Po

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2025 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Moriondo Torinese Comune di Montanaro Lista