1. Ciascun cittadino ha accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici. 2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione o che una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto nell'apposito Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. 3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dall' apposito Regolamento. 4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. 5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge o i provvedimenti che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto. 6. Il Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini, stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo, disciplina il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi, individua i Responsabili dei procedimenti e assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, agli atti e alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione. |