1. Non possono formare oggetto di referendum le materie inerenti: a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze; b) personale comunale; c) tributi, bilancio, espropriazioni, appalti; d) funzionamento del Consiglio comunale.2. Il quesito da sottoporre a referendum, espresso in modo chiaro ed univoco, deve comunque riguardare materie oggetto di competenza del Consiglio comunale. 3. Quando sia stato indetto il referendum, il Consiglio comunale sospende di deliberare sul punto a meno che non sussistano ragioni di tale urgenza, riconosciuta dai due terzi dei consiglieri in carica, da non rendere possibile il rinvio. 4. In tal caso il Consiglio comunale stabilisce anche se la proposta di referendum conservi interesse, al fine dell'eventuale riesame dell'atto, oppure se il compimento o gli effetti dell'atto abbiano determinato o siano suscettibili di determinarne carenza di interesse allo svolgimento. |