1. Il Consiglio comunale con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati o su richiesta di almeno un terzo degli elettori del Comune, promuove referendum consultivi su atti di generale contenuto e di propria competenza. 2. Con la stessa deliberazione il Consiglio comunale pur disporre che il referendum si svolga in concomitanza con altre consultazioni elettorali, le questioni oggetto di referendum non siano di tale complessit.à e quantità da ingenerare, in caso di votazioni congiunte, possibili confusioni nel corpo elettorale. 3. Nel contesto del quesito sottoposto a referendum devono risultare chiaramente le eventuali maggiori spese o minori entrate derivanti dalla proposta e devono essere indicate le modalità per la copertura finanziaria qualora occorrente. 4. Le modalità di proposizione del referendum e quelle di svolgimento sono specificate nel regolamento. 5. Il referendum è dichiarato valido nel caso di avvenuta partecipazione della maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto. 6. La Giunta comunale propone al Consiglio, entro sessanta giorni dallo svolgimento del referendum il provvedimento che riguardi l'oggetto del referendum, il cui esito non è comunque vincolante. 7. Le deliberazioni che abbiano contenuto non conforme al risultato del referendum sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale e debbono essere adeguatamente motivate. |