Comuni Italiani Art. 8 - Numero Legale e Validità delle Sedute. Statuto Comunale di Montaldo Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montaldesi

Statuto Comune di Montaldo Torinese

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Art. 8 - Numero Legale e Validità delle Sedute
Le sedute di prima convocazione sono valide agli effetti deliberativi appena sia stata accertata, a cura del Segretario, d'ordine del Sindaco presidente o a richiesta di un Consigliere, la presenza del numero legale, pari alla metà del numero dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

Le sedute di seconda convocazione sono valide agli effetti deliberativi purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

La verifica della sussistenza del numero legale può essere disposta o richiesta anche nel corso della seduta.

Nel numero fissato per la validità delle sedute a fini deliberativi non devono computarsi, anche se presenti in aula, i Consiglieri che a norma dell'art. 19 della legge 265 del 1999, debbono astenersi dalla discussione e dalla votazione di deliberazioni concernenti questioni nelle quali essi o i loro parenti od affini abbiano interesse.

Se, trascorsi più di 30 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, non è presente il numero legale, il Sindaco presidente dichiara che la seduta, agli effetti deliberativi, non ha luogo, facendone dare atto a verbale con l'indicazione del nome dei presenti.

La seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, si tiene in giorno diverso dalla prima e comunque almeno ventiquattro ore dopo;

a) la prima seduta non tenutasi per mancanza del numero legale;
b) nel caso in cui la prima seduta, benché dichiarata aperta, non abbia potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale;
c) quando la prima seduta sia stata aggiornata ad altra data.

Anche la seconda convocazione deve essere fatta con le modalità prescritte per la prima; tuttavia quando l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno per la seconda, qualora necessaria, l'avviso per quest'ultima deve essere rinnovato solo ai Consiglieri assenti al momento in cui la precedente seduta venne sciolta.

Nel caso che nella seduta di seconda convocazione siano introdotte proposte che non erano nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in votazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri, salvo parere favorevole di tutti i Consiglieri assegnati.

Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Consiglio su proposta del Sindaco presidente; di essi è dato formale avviso nei termini e nei modi di cui all'art.7 ai soli Consiglieri assenti.

 
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