Comuni Italiani Art. 26 - Contenuto, Forma e Discussione delle Interpellanze. Statuto Comunale di Montaldo Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montaldesi

Statuto Comune di Montaldo Torinese

-
Art. 26 - Contenuto, Forma e Discussione delle Interpellanze
L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro azione.

Essa è presentata per iscritto senza motivazione.

Le interpellanze vengono iscritte, in ordine di presentazione, nell'ordine del giorno dei lavori della prima seduta utile del Consiglio comunale da tenersi entro trenta giorni dalla loro presentazione.

L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione da parte del Sindaco presidente della decadenza dell'interpellanza.

Le interpellanze possono essere svolte all'inizio della seduta, anche in mancanza del numero legale. L'interpellante o uno degli interpellanti (nel caso essi siano più di uno) ha facoltà di illustrare il contenuto dell'interpellanza per non più di dieci minuti; sulle dichiarazioni dell'interpellante può intervenire qualunque altro Consigliere per non più di cinque minuti; sulla risposta dell'interpellato può replicare brevemente il Consigliere che ha illustrato l'interpellanza per non più di cinque minuti.

 
Altri Articoli:
Art.27 - Contenuto, Forma e Discussione delle Mozioni
Art. 25 - Contenuto, Forma e Discussione delle Interrogazioni
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Montaldo Torinese
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Montaldo Torinese

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Montalenghe Comune di Moncenisio Lista