1- Tutti gli atti dell' Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo. 2- L'Ente deve di norma avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti pił idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. 3- L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralitą indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalitą. 4- La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto d'informazione. 5- Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla legge. |