Comuni Italiani Art. 42 - Diritto d'Informazione. Statuto Comunale di Lombriasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini lombriaschesi

Statuto Comune di Lombriasco

Titolo VI - Istituti di Partecipazione
Art. 42 - Diritto d'Informazione
1- Tutti gli atti dell' Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2- L'Ente deve di norma avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti pił idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3- L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralitą indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalitą.

4- La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto d'informazione.

5- Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla legge.

 
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