Art. 41 - Diritto di Accesso. Statuto Comunale di Lombriasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini lombriaschesi
Statuto Comune di Lombriasco
Titolo VI - Istituti di Partecipazione
Art. 41 - Diritto di Accesso
1- Ai cittadini singoli o associati é garantita la libertą di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalitą definite dal regolamento.
2- Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3- Il regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui é applicabile l'istituto dell'accesso differito, e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie ed il costo delle medesime.