Art. 31 - Unione di Comuni. Statuto Comunale di Lombriasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini lombriaschesi
Statuto Comune di Lombriasco
Titolo IV - Attività Amministrativa
Art. 31 - Unione di Comuni
1- Il Comune può costituire un'Unione con altri Comuni limitrofi per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.
2- L'atto costitutivo ed il regolamento dell'Unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3- Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'Unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Unione.
4- Il regolamento dell'Unione: a) può prevedere che il Consiglio dell'Unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme; b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'Unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.