1- La legge e il regolamento disciplinano il funzionamento delle Convenzioni di cui al precedente articolo. 2- Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 29 del presente Statuto, in quanto compatibili. 3- A questo fine, il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio. 4- La convenzione in oggetto, oltre ai contenuti riassunti nell'articolo precedente, secondo comma deve prevedere la trasmissione degli atti fondamentali del Consorzio agli Enti contraenti, che verranno pubblicati nei rispettivi Albi Pretori. 5- Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del Consorzio. |