Comuni Italiani Art. 30 - Funzionamento Convenzioni - Consorzi. Statuto Comunale di Lombriasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini lombriaschesi

Statuto Comune di Lombriasco

Titolo IV - Attività Amministrativa
Art. 30 - Funzionamento Convenzioni - Consorzi
1- La legge e il regolamento disciplinano il funzionamento delle Convenzioni di cui al precedente articolo.

2- Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 29 del presente Statuto, in quanto compatibili.

3- A questo fine, il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio.

4- La convenzione in oggetto, oltre ai contenuti riassunti nell'articolo precedente, secondo comma deve prevedere la trasmissione degli atti fondamentali del Consorzio agli Enti contraenti, che verranno pubblicati nei rispettivi Albi Pretori.

5- Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del Consorzio.

 
Altri Articoli:
Art. 31 - Unione di Comuni
Art. 29 - Convenzioni
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