Comuni Italiani Art. 18 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Lombriasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini lombriaschesi

Statuto Comune di Lombriasco

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Art. 18 - Funzionamento della Giunta
1- La Giunta é convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2- Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa, anche in ordine all'eventuale pubblicità delle sue sedute, nei casi in cui lo stesso organo collegiale lo riterrà opportuno.

3- Gli Assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità determinato dall'età.

 
Altri Articoli:
Art. 19 - Attribuzioni della Giunta
Art. 17 - Composizione
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Lombriasco
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Lombriasco

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Loranzè Comune di Lombardore Lista