Comuni Italiani Art. 17 - Composizione. Statuto Comunale di Lombriasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini lombriaschesi

Statuto Comune di Lombriasco

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Art. 17 - Composizione
1- La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a 4.

2- Possono essere nominati Assessori anche cittadini non Consiglieri, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. Il numero di tali Assessori extra consiliari non può essere superiore a 2 (due).

3- L'Assessore esterno partecipa al Consiglio comunale, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti gli affari di cui é relatore. L'Assessore avrà diritto ad un compenso pari al gettone di presenza percepito dai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute.

 
Altri Articoli:
Art. 18 - Funzionamento della Giunta
Art. 16 - Elezione e Prerogative
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