Comuni Italiani Art. 87 - Iscrizione all'Albo delle Associazioni. Statuto Comunale di Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini eporediesi

Statuto Comune di Ivrea

Parte VI - Disposizioni Transitorie e Finali
Art. 87 - Iscrizione all'Albo delle Associazioni
1. Sino a diversa determinazione del regolamento degli istituti di partecipazione popolare, l'iscrizione all'Albo delle Associazioni è disciplinata dal presente articolo.

2. Le Associazioni indicate dallo statuto possono chiedere l'iscrizione ad almeno uno degli Albi delle Associazioni della Città di Ivrea, indicando quello di interesse in ragione della maggiore affinità alle denominazioni dell'Albo, dell'oggetto e dello scopo associativo. Nel caso di contestazione, sentiti gli interessati, decide in via definitiva il Segretario generale della Città di Ivrea.

3. Ogni Associazione può chiedere l'iscrizione ad un solo Albo, salva la doppia iscrizione nel caso in cui lo statuto delle Associazioni contempli una voce differenziata di specifica adesione a ciascuna delle attività ricomprese nelle materie che contraddistinguono la denominazione di due Albi.

 
Altri Articoli:
Art. 88 - Sanzioni per la Violazione delle Norme Previste nello Statuto
Art. 86 - Albo delle Associazioni
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