1. Sino a diversa disposizione del regolamento per gli istituti di partecipazione popolare, gli Albi delle Associazioni sono disciplinati dal presente articolo. 2. Sono istituiti i seguenti Albi delle Associazioni della Cittā di Ivrea: a) Albo delle Associazioni a tutela dell'ambiente e dei consumatori; b) Albo delle Associazioni culturali, dei presidi di scuola e dei direttori didattici; c) Albo delle categorie sociali e delle attivitā economiche; d) Albo delle associazioni per l'avviamento professionale e la cooperazione; e) Albo delle Associazioni assistenziali e sanitarie; f) Albo delle Associazioni sportive e ricreative. 3. La proposta del Presidente dell'Albo competente per materia per la nomina o la designazione di amministratori presso le istituzioni della Cittā di Ivrea č presentata dopo avere sentito i rappresentanti delle Associazioni iscritti all'Albo che, a tal fine, sono convocati con preavviso non minore di cinque giorni. 4. Le Associazioni possono adottare un codice di autoregolamentazione per il funzionamento degli Albi cui sono iscritte, in conformitā alla legge, allo statuto e ai regolamenti, consegnandone copia al Segretario generale. 5. Le Associazioni iscritte agli Albi possono proporre al Consiglio comunale un testo, redatto in articoli, del regolamento degli istituti di partecipazione. L'organo competente provvede all'iscrizione all'ordine del giorno della proposta entro due mesi dalla presentazione, invitando alla seduta i proponenti. |